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Tenuità del fatto: applicabile alla guida in stato di ebbrezza

A cura dell’Avvocato Chiara Mussi

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L’articolo 131 bis c.p. disciplina l’istituto della tenuità del fatto, in base al quale, sussistendo i presupposti di legge, la punibilità per il fatto commesso è esclusa. Tali presupposti sono: pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni; offesa tenue valutata sulla base delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo; comportamento non abituale. L’offesa non può mai dirsi tenue se: l’autore ha agito per motivi abietti o futili o con crudeltà o adoperando sevizie o ancora se ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima o se la condotta tenuta ha cagionato (o se da essa è derivata quale conseguenza non voluta) la morte o lesioni gravissime di una persona.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha dovuto affrontare il tema dell’applicabilità dell’istituto della tenuità del fatto ai reati che prevedono soglie di punibilità, quale l’art. 186 C.d.S., che disciplina la guida in stato di ebbrezza, stabilendo alla lettera a) un comportamento punito con la sola sanzione amministrativa ed alle lettere b) e c) due ipotesi penalmente rilevanti per tassi rispettivamente tra 0,8 g/l e superiori a 1,5 g/l..

Secondo la Suprema Corte non vi sarebbe ostacolo all’applicabilità del predetto istituto a fattispecie di pericolo astratto con soglie di punibilità quale l’art. 186 C.d.S. (Cass.  Pen. SSUU n. 13681 del 06.04.2016). Chiaramente tanto più ci si allontana dal valore soglia, tanto maggiore sarà la possibilità che il fatto non sia considerato di particolare tenuità ai fini dell’applicazione dell’art. 13 bis c.p.

Ciò che la Suprema Corte sottolinea è l’impossibilità di escludere in astratto l’applicabilità dell’istituto in esame, posto che in ogni caso concreto aìndrà valutato se possa dirsi o meno compatibile la tenuità del fatto all’ipotesi in oggetto, considerando tutti i criteri di riferimento di cui all’art. 131 bis c.p..

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Facebook e diffamazione

A cura dell’Avvocato Chiara Mussi

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Ormai tutti (o quasi) per le più svariate ragioni utilizzano i social network e a primeggiare sembra essere ancora facebook. Se è vero che la rete è un luogo privilegiato per conoscere persone, condividere esperienze e, oggi più che mai, muovere il mercato del lavoro, è atrettanto vero che on line, così come nella vita reale, è possibile commettere (e quindi essere vittima di) reati. In particolare in questo contributo ci si vuole dedicare alla diffamazione, fattispecie prevista e punita dall’articolo 595 c.p. che descrive la condotta di chi, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione. Le pene sono peraltro più severe per chi reca l’offesa con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità. Ebbene, la giurisprudenza è concorde ed unanime nel sostenere che la diffamazione a mezzo facebook rientri nell’applicabilità della citata aggravante, con la conseguenza della possibilità di un aumento di pena per chi tiene una condotta diffamatoria utilizzando il citato social network e ciò sia che la frase a contenuto diffamatorio sia contenuta in un post, emerga nel corso di una conversazione, sia pubblicata sulla propria bacheca o altro. La sussistenza di quanto sostenuto deriva dal fatto che la diffusione di un messaggio attraverso lo strumento “facebook” ha la capacità potenziale di raggiungere un numero indeterminato di persone (Cass. Pen. Sez. I n. 24431 del 28.04.2015). Limite alla rilevanza penale dei contentuti postati resta sempre la libertà di manifestazione del proprio pensiero, garantita dall’art. 21 Cost.., che però non permette, come è evidente, di intaccare la reputazione di ciascuna persona.

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Violenza sessuale: una particolare ipotesi di configurazione del reato

A cura dell’Avvocato Chiara Mussi

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L’articolo 609 bis del Codice Penale punisce chi, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Così recita il primo comma della norma citata, integrante il reato di violenza sessuale.

Ma cosa si intende nel concreto per “violenza”? Nei tribunali se ne discute giornalmente ed ogni caso è ovviamente a sè ed un tema fondamentale intorno a cui ruota la configurabilità o meno del reato è il concetto di consenso. Si è a tal propostito espressa di recente la Suprema Corte, affermando che un rapporto iniziato consensualmente, ma proseguito con modalità diverse da quelle volute, o addirittura venuto meno il consenso inziale di una parte, comporta l’integrazione del reato di cui all’art. 609 bisc.p. (Cass. Pen. Sez. III n. 9221 del 07.03.2016). Infatti, perchè il rapporto possa dirsi consensuale, è necessario che la volontà dei partecipanti sia piena e completa nella globalità del rapporto e ciò a livello qualitativo e temporale.

Accade infatti di frequente che un iniziale consenso si trasformi in dissenso nel corso del rapporto e ciò per le più svariate ragioni, che fondano uno degli elementi del reato in discussione, intergando la fattispecie di violenza sessuale, posto che la libertà sessuale va tutelata quale libertà di espressione e di autodeterminazione afferente alla sfera esistenziale della persona e tale libertà è e deve essere inviolabile.

La Suprema Corte parla di “collaborazione” reciproca tra i soggetti coinvolti nel rapporto sessuale, collaborazione che, sempre a detta della Corte di Cassazione, deve permanere senza soluzione di continuità per l’intera durata del rapporto; ove così non fosse, fermo restando la presenza degli altri elementi della fattispecie, potrebbe sussistere il reato di violenza sessuale, di cui all’articolo 609 bis del Codice Penale.

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