Tenuità del fatto: applicabile alla guida in stato di ebbrezza

A cura dell’Avvocato Chiara Mussi

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L’articolo 131 bis c.p. disciplina l’istituto della tenuità del fatto, in base al quale, sussistendo i presupposti di legge, la punibilità per il fatto commesso è esclusa. Tali presupposti sono: pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni; offesa tenue valutata sulla base delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo; comportamento non abituale. L’offesa non può mai dirsi tenue se: l’autore ha agito per motivi abietti o futili o con crudeltà o adoperando sevizie o ancora se ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima o se la condotta tenuta ha cagionato (o se da essa è derivata quale conseguenza non voluta) la morte o lesioni gravissime di una persona.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha dovuto affrontare il tema dell’applicabilità dell’istituto della tenuità del fatto ai reati che prevedono soglie di punibilità, quale l’art. 186 C.d.S., che disciplina la guida in stato di ebbrezza, stabilendo alla lettera a) un comportamento punito con la sola sanzione amministrativa ed alle lettere b) e c) due ipotesi penalmente rilevanti per tassi rispettivamente tra 0,8 g/l e superiori a 1,5 g/l..

Secondo la Suprema Corte non vi sarebbe ostacolo all’applicabilità del predetto istituto a fattispecie di pericolo astratto con soglie di punibilità quale l’art. 186 C.d.S. (Cass.  Pen. SSUU n. 13681 del 06.04.2016). Chiaramente tanto più ci si allontana dal valore soglia, tanto maggiore sarà la possibilità che il fatto non sia considerato di particolare tenuità ai fini dell’applicazione dell’art. 13 bis c.p.

Ciò che la Suprema Corte sottolinea è l’impossibilità di escludere in astratto l’applicabilità dell’istituto in esame, posto che in ogni caso concreto aìndrà valutato se possa dirsi o meno compatibile la tenuità del fatto all’ipotesi in oggetto, considerando tutti i criteri di riferimento di cui all’art. 131 bis c.p..

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