Rapina: l’aggravante dell’uso delle armi

Nel disciplinare il delitto di rapina, l’articolo 628 del Codice Penale prevede quale aggravante l’uso delle armi, con il conseguente aumento di pena se la violenza o la minaccia è commessa, appunto, con armi.

Ma quando un’arma può definirsi tale? Non è un quesito così scontato e infatti spesso nei Tribunali ci si trova a ragionare su questo tema.

La Corte di Cassazione è giunta, a riguardo, alla conclusione per cui perchè l’aggravante dell’uso delle armi in tema di delitto di rapina sussista, non è necessario che l’autore del reato abbia fatto uso di un’arma vera e propria, destinata cioè ad offendere come è suo uso, dando infatti la giurisprudenza rilievo all’effetto intimidatorio che l’arma ha sulla persona offesa, a prescindere dal fatto che essa sia vera oppure no (si vedano, ad esempio, i numerosi casi di utilizzo di armi giocattolo).

In conclusione: ove sia utilizzata un’arma che di fatto tale non è, se però essa ha avuto un effetto intimidatorio sulla vittima, allora la rapina può dirsi aggravata dall’uso delle armi.

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