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Gli ordini di protezione contro gli abusi famigliari

A cura dell’Avvocato Chiara Mussi

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La violenza in famiglia si sviluppa in maniera troppo spesso silenziosa e lenta, così da diventare purtroppo parte intergante della vita di tante persone e spesso di bambini. Forse non in molti conoscono gli strumenti utili a contrastare questo odioso fenomeno. Accanto alle “classiche” denunce alle Forze dell’Ordine per fatti costituenti reato, vi è uno strumento di natura civilistica che, in maniera tendenzialmente snella sia come procedere che come tempistica, può dare sollievo alle vittime di abuso domestico. Si tratta della disciplina degli ordini di protezione contro gli abusi famigliari, di cui agli articoli  342 bis e 342 ter c.c. e 736 bis c.p.c..

Tale disciplina permette di richiedere determinate misure a tutela della vittime di abusi in famiglia, ove la condotta dell’abusante sia causa di un grave pregiudizio all’intergità fisica o morale o alla libertà del familiare convivente.

Scopo dell’istituto è dunque quello di permettere di combattere il triste e dilagante fenomeno della violenza famigliare. Peraltro la natura cautelare del provvedimento mira  a porre le condizioni per evitare il reiterarsi di condotte che possano causare pregiudizi irreparabili alla persona.

Ma quali sono i soggetti potenzialmente coinvolti? Si è parlato di “famiglia” che qui è vista nel senso più ampio del termine, come persone conviventi e unite da un progetto di vita (famigliare appunto) unitario. Dunque, a mero titolo esemplificativo, si può trattare di: coniugi, fratelli, conviventi (etero o omosessuali), compagno/a e figli del partner e così via.

Per quanto attinente le modalità di violenza, la normativa non opera restrizioni; può trattarsi di violenza fisica, verbale, psicologica, sottomissione economica, violenza contro gli oggetti, violenza assistita e quasiasi altra forma, purchè causa di grave pregiudizio per la vittima.

Affinchè si possa procedere è bene però sapere che non vi deve essere in corso un procedimento di separazione personale tra coniugi o divorzio.

Ma di fatto cosa stabilisce il Giudice adito? Il Giudice emette un provvedimento che ha alcuni contenuti necessari ed altri eventuali. Tra i primi abbiamo l’ordine di cessazione della condotta pregiudizievole e la disposizione dell’allontanamento dell’abusante dalla casa famigliare. Sono invece eventuali il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi frequentati dalla vittima, la richiesta di intervento di assistenti sociali e centri di mediazione famigliare per il sostegno alle vittime nonchè l’obbligo di pagamento di un assegno periodico a favore dei famigliari se, per l’effetto dell’allontamento dell’abusante, essi rimarrebbero privi degli adeguati mezzi economici. Qualora peraltro non venissero rispettati ed adempiuti gli obblighi impartiti, il giudice che ha emesso l’ordine di protezione potrebbe emettere i provvedimenti utili all’attuazione, con eventuale richiesta di intervento in ausilio della forza pubblica. Peraltro l’inosservanza degli obblighi impartiti interga il reato di cui all’art. 388 c.p., reato perseguibile a querela di parte, per cui è bene per la vittima che volesse denunciare procedere entro tre mesi dall’inosservaza del provvedimento da parte dell’obbligato.

In tema di durata del provvedimento, va ricordato che questa non può superare i sei mase, trattandosi di materia cautelare. Vi è la possibilità di richiedere però una proroga ove sussistessero gravi motivi.

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