Amministrazione di sostegno: un istituto a tutela dei più deboli

Nella vita di ciascuno di noi può capitare di incorrere in stati di infermità o menomazione fisica o psichica. Ciò può durare un periodo o essere per sempre, e può essere una riduzione totale o parziale delle nostre capacità. Che fare in questi casi? Può intervenire l’istituto dell’amministrazione di sostegno, ossia una misura di protezione di soggetti in situazioni di fragilità, certamente più elastica e meno invasiva di interdizione ed inabilitazione, limitando semplicemente la capacità di agire nella misura in cui il beneficiario non è in grado di attendere alle sue attività e prendere decisioni per la propria persona.

A poter presentare ricorso per la nomina di amministratore di sostegno po’ essere, tra gli altri, lo stesso beneficiario, il coniuge, il convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado.

Per la procedura non è necessario farsi assistere da un avvocato, anche se l’assistenza è opportuna posto il (seppur minimo) tecnicismo della procedura e l’estraneità emotiva del professionista, elemento di non poco conto.

Tralasciando gli aspetti tecnici della procedura, ricordo che l’amministratore, che potrà essere anche un parente o comunque una persona vicina all’amministrato, potrà intervenire nella cura della persona e del patrimonio dell’amministrato, in maniera più o meno incisiva in base a quanto disposto dal giudice.

Da ultimo ricordo che l’istituto vuole tutelare la persona e gli interessi dell’amministrato, che peraltro è parte attiva della procedura e non dei terzi richiedenti.

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