Archivi tag: querela

Amministratore di condominio e proposizione di querela

Tanti sono i compiti dell’Amministratore di Condominio, ma quando si tratta di proposizione di querele nei confronti di soggetti che si presume abbiamo leso il condominio, va fatta chiarezza su ciò che può o non può fare l’Amministratore.

Ci viene in aiuto una pronuncia della Corte di Cassazione che afferma che è necessario uno specifico incarico conferito all’Amministratore perchè la presentazione della querela da parte sua, in relazione ad un reato commesso a danno del patrimonio condominiale, sia valida (Cass. Pen. Sez. VI n. 2347).

Vediamo perchè la Corte è giunta ad una tale conclusione.

Innanzitutto va ricordato che il condominio degli edifici è uno strumento di gestione collegiale degli interessi comuni dei condomini e dunque quando uno di questi interessi è leso, la volontà di procedere penalmente nei confronti dell’autore della lesione deve emergere dallo strumento di gestione collegiale del condominio, ossia l’assemblea.

Infatti l’Amministratore, in qualità di mandatario dei condomini, esplica varie attività esecutive e gestionali in autonomia, in virtù del mandato conferito, ma il potere di presentare una querela esula dai predetti atti e dunque perchè possa procedere nei confronti dell’autore (o supposto tale) di un reato, l’Amministratore deve ricevere uno speciale e specifico mandato da parte dell’Assemblea, la quale manifesta così in maniera esplicita la volontà di perseguire penalmente l’autore del fatto.

Resta ferma la facoltà di ciascun condomino di proporre validamente una querela in riferimento ad un reato che si reputi abbia cagionato un danno al condominio.

Lo Studio Legale Mussi offre servizio di consulenza stragiudiziale ed assistenza giudiziale in materia.

Per maggiori informazioni e contatti cliccate qui.

Per il servizio di consulenza on line cliccate qui.

Querela presentata: e poi?

Denunciare è un diritto, come anche lo è interessarsi successivamente dell’eventuale processo penale che si instaura nei confronti del supposto autore del reato.

L’articolo 120 del Codice Penale disciplina infatti il diritto di querela, stabilendo che titolare del diritto è la persona offesa dal reato e specificando le particolari ipotesi di vittime minori, interdetti ed inabilitati.

A seguito del deposito dell’atto di denuncia – querela si avvia il procedimento penale e la persona offesa ha un ruolo attivo nel processo. Ma cosa può o deve fare?

La Corte di Cassazione si è trovata ad affrontare il quesito se configuri o meno remissione tacita di querela la mancata comparizione in udienza del querelante, ove avvertito dal giudice che l’assenza sarebbe stata interpretata come condotta incompatibile con la volontà di procedere e dunque quale remissione tacita di querela.

La risposta al quesito è stata in senso positivo (si veda da ultimo Cass. Pen. Sez. V ordinanza n. 18988/16). Può dunque ragionevolmente affermarsi che la mancata comparizione del querelante preavvertito del fatto che l’assenza in udienza possa essere interpretata quale carenza di volontà nel proseguire nell’intento punitivo, integri una ipotesi di remissione tacita di querela, esprimendo tale comportamento una libera e consapevole scelta del querelante in tal senso.

A quali conclusioni si può dunque giungere? Sicuramente si può affermare che il querelante, ove voglia insistere nell’intento punitivo nei confronti del presunto autore del reato, debba partecipare, quantomeno con la propria mera presenza, al processo che lo vede quale persona offesa dal reato.

Lo Studio Legale Mussi offre servizio di consulenza stragiudiziale ed assistenza giudiziale in materia.

Per maggiori informazioni e contatti cliccate qui.

Per il servizio di consulenza on line cliccate qui.

Lo stalking condominiale

Poco c’è di più molesto di un vicino che interferisce nella nostra vita privata quotidiana, rendendoci invivibile quello che c’è di più caro, ossia la nostra casa e la quiete che in essa dovremmo trovare. Spesso purtroppo questa pace è violata ed è bene allora sapere che la legge ci può tutelare.

L’articolo 612 bis del Codice Penale disciplina il reato di atti persecutori (il cosiddetto “stalking”) quale condotta reiterata di chi minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Una forma di manifestazione del reato è costituita dal cosiddetto “stalking condominiale”, sussistente ove vi sia un condomino che esasperi i vicini tanto da costringerli a modificare le proprie abitudini di vita quotidiana per evitare le invasioni nella propria sfera di intimità e serenità personale nonché famigliare.

Il soggetto vittima di tali condotte può rivolgersi al Questore, segnalando i comportamenti molesti o, in alternativa oppure successivamente, procedere alla querela dell’autore delle molestie, essendo il reato procedibile appunto a querela della persona offesa, salvo che la vittima sia un minore o disabile, casi in cui il reato diviene procedibile d’ufficio. E’ bene ricordare che la querela va sporta entro sei mesi dal fatto che costituisce reato, termine previsto e prescritto dalla legge.

In sede di redazione della querela è possibile richiedere l’adozione di una misura cautelare ed in particolare si segnalano quelle previste dagli articoli 282 ter e 283 c.p.p., rispettivamente disciplinanti il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ed il divieto o obbligo di dimora.

Lo Studio Legale Mussi offre servizio di consulenza stragiudiziale ed assistenza giudiziale in materia.

Per maggiori informazioni e contatti cliccate qui.

Per il servizio di consulenza on line cliccate qui.

Furto in auto

A cura dell’Avvocato Chiara Mussi

www.avvocatomussi.it     chiara@avvocatomussi.it

La Cassazione con sentenza n. 30358/2016 ha ribadito che il furto di oggetti in auto è aggravato solo in alcuni casi per l’esposizione alla pubblica fede ex art. 625 comma 1 n. 7 c.p., alla luce del quale se il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, la pena prevista per il furto è superiore di quella prevista per la fattispecie base di cui all’art. 624 c.p.. L’aggravante infatti rileva laddove si tratti di oggetti costituenti parte integrante del veicolo o destinati in modo durevole al servizio o all’ornamento dello stesso. Si ritorna all’operatività della fattispecie non circostanziata, di cui all’art. 624 c.p., ove si tratti di oggetti che solo occasionalmente si trovano all’interno dell’auto, poichè non costituenti il normale corredo della stessa o perchè lasciati per ragioni contingenti o per dimenticanza. La differenza tra reato non circostanziato di cui all’art. 624 c.p. e la fattispecie di cui al successivo art. 625 c.p. è particolarmente rilevante soprattutto in tema di procedibilità, poichè la fattispecie aggravata è procedibile d’ufficio, mentre quella base soltanto a querela di parte e dunque, ove si fosse vittime di un furto, sarà bene in quest’ultimo caso, sporgere la querela nei limiti di legge al fine di non incorrere nell’improcedibilità dell’azione penale.

Lo Studio Legale Mussi offre servizio di consulenza stragiudiziale ed assistenza giudiziale in materia.

Per maggiori informazioni e contatti cliccate qui.

Per il servizio di consulenza on line cliccate qui.

Vittima di un reato: come agire

A cura dell’Avvocato Chiara Mussi

www.avvocatomussi.it     chiara@avvocatomussi.it

Quando si è vittima di un reato, spesso non si sa come agire e a chi rivolgersi. Ecco allora una breve guida esplicativa.

Innanzitto distinguiamo i reati procedibili d’ufficio e a querela di parte. Dei primi fanno parte quei reati denunciabili da chiunque (e quindi non solo dalla vittima del reato) e procedibili a prescindere dalla presentazione della denuncia. Sono i reati più gravi per i quali, data appunto la gravità, le Autorità procedono indipendentemente dall’azione o volontà della vittima del reato medesimo. SI dicono invece procedibili a querela quei reati che necessitano l’intervento della persona offesa dal reato perchè si possa procedere e ciò accade, appunto, con la presentazione dell’atto di querela.

Come, dove e quando può essere sporta la querela?

Innanzitutto le modalità: la querela, ossia la dichiarazione con la quale si manifesta la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato, può essere presentata oralmente o per iscritto, personalmente o per mezzo di un proprio procuratore speciale e va indirizzata agli appositi uffici siti presso le Procure della Repubblica o presso gli uffici di polizia (genericamente detti): polizia, carabinieri…

Titolare del diritto di querela è ongi persona offesa da un reato per cui non si debba procedere d’ufficio.

Attenzione ai tempi per la proposizione della querela: la regola generale (con alcune eccezioni) prevede infatti che si possa sporgere la querela entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato.

E se la persona offesa è un minore? In questo caso vanno distinte due ipotesi: la prima riguarda i minori degli anni 14 e la seconda i minori tra i 14 ed i 18 anni. Nel primo caso il diritto di querela è esercitato dai genitori o dal tutore; nella seconda ipotesi, il diritto di querela spetta anche al minore.

E se cambio idea dopo aver sporto la querela? La disciplina generale (con eccezioni che prevedono l’irrevocabilità della querela sporta) preveda che si possa rimettere la querela, ovvere ritirarla dopo averla sporta. La remissione può essere espressa o tacita. Nel primo caso la stessa consiste in una dichiarazione sottoscritta dal querelante e presentata personalmente o per mezzo di procuratore speciale; per remissione tacita si intende invece il caso in cui il querelante tenga comportamenti incompatibili con la volontà di propseguire nell’intento punitivo. Affinchè abbia efficacia, la remissione della querela deve essere accettata (con le formalità previste dalla legge) dal querelato. Effetto della remissione della querela (con conseguente accettazione) è l’estinzione del reato.

Lo Studio Legale Mussi offre servizio di consulenza stragiudiziale ed assistenza giudiziale in materia, accompagnando la vittima del reato dalla redazione dell’atto di denuncia – querela, sino all’eventuale corso del proceso penale. Per maggiori informazioni e contatti cliccate qui.

Per il servizio di consulenza on line cliccate qui.