Furto in auto

A cura dell’Avvocato Chiara Mussi

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La Cassazione con sentenza n. 30358/2016 ha ribadito che il furto di oggetti in auto è aggravato solo in alcuni casi per l’esposizione alla pubblica fede ex art. 625 comma 1 n. 7 c.p., alla luce del quale se il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, la pena prevista per il furto è superiore di quella prevista per la fattispecie base di cui all’art. 624 c.p.. L’aggravante infatti rileva laddove si tratti di oggetti costituenti parte integrante del veicolo o destinati in modo durevole al servizio o all’ornamento dello stesso. Si ritorna all’operatività della fattispecie non circostanziata, di cui all’art. 624 c.p., ove si tratti di oggetti che solo occasionalmente si trovano all’interno dell’auto, poichè non costituenti il normale corredo della stessa o perchè lasciati per ragioni contingenti o per dimenticanza. La differenza tra reato non circostanziato di cui all’art. 624 c.p. e la fattispecie di cui al successivo art. 625 c.p. è particolarmente rilevante soprattutto in tema di procedibilità, poichè la fattispecie aggravata è procedibile d’ufficio, mentre quella base soltanto a querela di parte e dunque, ove si fosse vittime di un furto, sarà bene in quest’ultimo caso, sporgere la querela nei limiti di legge al fine di non incorrere nell’improcedibilità dell’azione penale.

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