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Guida in stato di ebbrezza: i lavori di pubblica utilità

A cura dell’Avvocato Chiara Mussi

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L’articolo 186 del Codice della Strada disciplina la guida sotto l’influenza dell’alcool, prevedendo tre ipotesi di infrazione: una rilevante ai fini amministrativi per tassi alcolemici tra 0,5 e 0,8 g/l e due penalmente rilevanti, rispettivamente per tassi tra 0,8 e 1,5 g/l e superiori a 1,5 g/l. Per le ipotesi di cui alle lettere b) e c), ossia quelle a rilevanza penale, sono previste la pena pecuniaria unitamente all’arresto, oltre alla sospensione della patente di guida e, per l’ipotesi più grave, anche la confisca del veicolo se di proprietà del trasgressore.

Come difendersi allora?

Tra le molteplici strategie difensive, da valutare caso per caso, rileva il comme 9 bis dell’art. 186 C.d.S., che disciplina i cosiddetti “lavori di pubblica utilità”, per cui il processo penale si sospende per un determinato periodo durante il quale il soggetto presta attività non retribuita a favore della collettività. La durata dei lavori è pari a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando € 250 ad ogni giorno di lavori di pubblica utilità. Verificato l’esito positivo dell’opera prestata, il giudice nel corso di una apposita udienza dichiara estinto il reato. Ma i benefici non si esauriscono qui: è infatti altresì disposta la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente di guida e viene revocata la confisca del veicolo, ove sequestrato. Ove male eseguito il programma, il giudice dispone la revoca della pena sostitutiva, ripristinando quella sostituita, unitamente all’intergale periodo di sospensione della patente ed alla misura di sicurezza della confisca.

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