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Separazione tra coniugi e affidamento alternato della prole

In caso di separazione di coniugi con figli minori è ormai la regola l’affidamento condiviso, per cui i genitori esercitano congiuntamente la propria responsabilità. Se questo è vero in teoria, nella pratica quasi sempre si perde il confronto costruttivo sulle questioni relative a crescita, educazione e istruzione della prole, posto che è evidente come sia più facile che tali scelte siano espressione della prevalente volontà del genitore collacatario. Di conseguenza l’osannato diritto alla bigenitorialità, ossia il diritto del minore di godere della presenza e della cura di entrambi i genitori in egual misura e maniera, viene di fatto meno. Un modo innovativo, ma poco noto e messo in pratica nell’ordinamento italiano, è quello dell’affidamento alternato, in base al quale i figli trascorrono periodi prestabiliti alternativamente con l’uno e con l’altro genitore. Tale decisione va chiaramente soppesata nel caso concreto in base a molteplici fattori che abbiano come filo conduttore la tutela ed il benessere del minore. Tornando al contenuto concreto di tale tipologia di affido, si può dire che di fatto i minori in questo caso non saranno collocati presso un genitore preferenziale e previamente stabilito, ma alterneranno la propria presenza presso entrambi. Ciò comporta che i poteri inerenti alle scelte di vita quotidiana del minore saranno esercitati di volta in volta dal genitore presso cui il minore vive; la responsabilità resta al contrario in capo ad entrambi i genitori rispetto alle scelte di vita educative più importanti. È evidente che questa tipologia di affido, ove ritenuta opportuna, parifica di fatto la figura dei genitori, inducendoli a ritenersi ugualmente responsabili nei confronti del minore, in un’ ottica di collaborazione paritaria. Per quanto riguarda l’obbligo di mantenimento, tale forma di affidamento può prevederne il superamento, posto che le esigenze ordinarie della prole sono soddisfatte direttamente dal singolo genitore ed in egual misura per il tempo in cui il figlio dimora presso di lui. Resta ferma la divisione al 50% ciascuno ( o in altra misura) delle spese straordinarie.

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Separazione e divorzio: le risposte ad alcune delle più frequenti domande

Di seguito alcune informazioni utili in tema di separazione e divorzio.

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  1. Da quando va versato l’assegno di mantenimento a favore dei figli e/o del coniuge previsto nel provvedimento del giudice? Dalla data della domanda e dunque dal deposito del ricorso e ciò in base al principio per cui il diritto al mantenimento non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Cass. Civ. Sez. I 11.07.2013 n. 17199).
  2. Eventuali aiuti economici da parte della famiglia d’origine fanno venire meno il dovere di versare il mantenimento? No. Gli eventuali aiuti economici che la famiglia del beneficiario del mantenimento dovesse fornire non hanno influenza sulla corresponsione del contributo al mantenimento da parte del coniuge a ciò obbligato.
  3. Può essere modificata l’entità dell’assegno del mantenimento? Sì, con un procedimento congiunto o giudiziale di modifica, appunto, delle condizioni di separazione a cui si può fare ricorso per chiedere un aumento o una diminuzione del contributo al mantenimento ove sopravvengano condizioni migliorative o peggiorative di uno o di entrambi i coniugi tra cui, a mero titolo esemplificativo, la nascita di altri figli, la perdita del lavoro…
  4. E’ possibile chiedere una revisione delle condizioni relative all’affidamento dei figli? Sì, qualora ne sussistano i presupposti, attraverso una richiesta di modifica delle condizioni di cui al provvedimento di separazione, indirizzata al Tribunale competente, adducendo adeguata motivazione a sostegno delle proprie richieste.
  5. I figli maggiorenni hanno diritto a ricevere un assegno di mantenimento? Sì, se non economicamente autosufficienti non per loro colpa (ad esempio perchè ancora studenti). Se i figli maggiorenni sono portatori di handicap, per quanto riguarda il contributo al mantenimento si applicano le disposizioni previste per i figli minorenni. 
  6. Come viene stabilito a chi assegnare la casa coniugale? La casa coniugale viene assegnata in via preferenziale (ma non necessariamente) al genitore prevalentemente collocatario dei figli, così che gli stessi possano continuare a beneficiare del medesimo ambiente famigliare di cui hanno sempre goduto e ciò può accadere anche se il proprietario sia l’altro genitore o addirittura un terzo.
  7. Le spese relative all’uso dell’immobile assegnato ad uno dei genitori a chi fanno capo? In mancanza di provvedimento che stabilisca che le spese d’uso (comprensive delle eventuali spese condominiali) siano a carico del proprietario, le stesse sono a carico dell’assegnatario. Le spese straordinarie sono invece comunque a carico del proprietario.

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