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Pedone investito: come chiedere il risarcimento

Quando si è vittima di un sinistro stradale in qualità di pedone come è possibile richiedere il risarcimento dei danni subiti?

Innanzitutto a chi rivolgersi: alla compagnia di assicurazione del conducente del veicolo coinvolto, che risulta dalla constatazione amichevole e/o dagli atti redatti dalle Autorità intervenute sul posto per rilevare il sinistro. Dopo aver redatto e inviato la richiesta di risarcimento, di cui si allega un modello, sarà nostra cura informarci sull’apertura del sinistro e dunque sul numero di sinistro e sul nominativo del liquidatore incaricato, che diverrà il nostro interlocutore, al quale inviare tutta la documentazione utile al fine della quantificazione dell’eventuale risarcimento: spese e certificazioni mediche, spese vive sostenute (es: riparazione abiti), spese per terapie, attestazione dello stato lavorativo e quant’altro ritenuto utile. Alla chiusura della malattia, che dovrà essere comunicata al liquidatore, sarà fissata una visita medico – legale a cui seguirà una proposta risarcitoria.

Quest’ultima potrà essere accettata e dunque la compagnia di assicurazione procederà al versamento così da definire la pratica. In caso contrario si potrà accettare la somma proposta come acconto sulla maggior somma che si andrà a richiedere o ancora si potrà rifiutare la proposta, ritenendola non adeguata e dunque invitare la compagnia a formularne una nuova.

Nei casi estremi di mancato accordo si potrà giungere ad una causa civile contro l’assicurazione e/o il conducente del veicolo coinvolto nel sinistro per ottenere quanto si ritiene dovuto. E’ bene però ricordare che i giudizi hanno un costo importante e dunque addivenire ad un accordo è la soluzione preferibile: vanno, come in ogni situazione, valutati costi ed ipotetici benefici.

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Sospensione condizionale della pena e risarcimento del danno

Condanna penale e ora che si fa, si va in carcere? Non sempre (anzi quasi mai) e comunque certamente no se si è nelle condizioni di poter beneficiare della sospensione condizionale della pena, prevista e disciplinata dall’articolo 163 del codice penale, beneficio in base al quale il giudice può ordinare la sospensione dell’esecuzione della pena per cinque anni se si tratta di delitto e due anni se si tratta di una contravvenzione.

In alcuni casi il giudice può subordinare la concessione del beneficio all’adempimento di determinati obblighi, come il pagamento di somme di denaro a favore delle parti civili, quale risarcimento danni.

Attenzione però: se il pagamento non dovesse avvenire nei termini stabiliti, il giudice potrebbe richiedere la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, dando così avvio all’iter di esecuzione della medesima.

Una domanda sorge allora spontanea: è possibile contrastare la richiesta di revoca? Sì, ove però venga fornita al giudice dell’esecuzione la prova di trovarsi nell’impossibilità economica di far fronte all’obbligo di pagamento.

Tale tesi è sostenuta da un consolidato orientamento giurisprudenziale che stabilisce quanto segue: “in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danni, l’assoluta impossibilità ad adempiere, accertata dal giudice dell’esecuzione, impedisce la revoca del beneficio” (Cass. Pen. Sez. I n. 43905/2003).

Da quanto detto, emerge che lo stato di indigenza non arbitrariamente procurato dall’obbligato o comunque oggettivo può dunque rilevare ai fini della decisione del giudice dell’esecuzione di non revocare il beneficio in precedenza concesso dal giudice di merito.

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