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Sospensione condizionale della pena e risarcimento del danno

Condanna penale e ora che si fa, si va in carcere? Non sempre (anzi quasi mai) e comunque certamente no se si è nelle condizioni di poter beneficiare della sospensione condizionale della pena, prevista e disciplinata dall’articolo 163 del codice penale, beneficio in base al quale il giudice può ordinare la sospensione dell’esecuzione della pena per cinque anni se si tratta di delitto e due anni se si tratta di una contravvenzione.

In alcuni casi il giudice può subordinare la concessione del beneficio all’adempimento di determinati obblighi, come il pagamento di somme di denaro a favore delle parti civili, quale risarcimento danni.

Attenzione però: se il pagamento non dovesse avvenire nei termini stabiliti, il giudice potrebbe richiedere la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, dando così avvio all’iter di esecuzione della medesima.

Una domanda sorge allora spontanea: è possibile contrastare la richiesta di revoca? Sì, ove però venga fornita al giudice dell’esecuzione la prova di trovarsi nell’impossibilità economica di far fronte all’obbligo di pagamento.

Tale tesi è sostenuta da un consolidato orientamento giurisprudenziale che stabilisce quanto segue: “in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danni, l’assoluta impossibilità ad adempiere, accertata dal giudice dell’esecuzione, impedisce la revoca del beneficio” (Cass. Pen. Sez. I n. 43905/2003).

Da quanto detto, emerge che lo stato di indigenza non arbitrariamente procurato dall’obbligato o comunque oggettivo può dunque rilevare ai fini della decisione del giudice dell’esecuzione di non revocare il beneficio in precedenza concesso dal giudice di merito.

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