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Furto lieve per bisogno

Un grave stato di indigenza può portare alla disperazione e questa, a sua volta, può indurre a commettere dei piccoli furti, quelli che la legge chiama “furti per bisogno”.

Ma quando un furto può essere definito tale? Non solo la cosa sottratta deve essere di tenue valore, dovendo altresì essere diretta a soddisfare un grave ed urgente bisogno, che non necessariamente deve avere natura alimentare, ben potendo consistere in beni di altra natura e categorizzazione. Occorre altresì una particolare condizione soggettiva del soggetto agente, ossia uno stato di grave e non dilazionabile bisogno, stato che non può che eliminarsi se non appropriandosi della cosa altrui.

Peraltro lo stato grave di bisogno può essere sia proprio che altrui: pensiamo al banale esempio di una madre che sottrae del latte per il figlio o una coperta per ripararlo dal freddo invernale. Condizione fondamentale resta quella per cui non soddisfacendo il bisogno tramite la sottrazione della cosa si determinerebbe un danno o un pericolo in capo ad un soggetto.

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Il furto per fame

A cura dell’Avvocato Chiara Mussi

www.avvocatomussi.it     chiara@avvocatomussi.it

L’articolo 624 del Codice Penale punisce il furto quale impossessamento della cosa mobile altui attraverso la sottrazione a chi la detiene e ciò al fine di trarne profitto per sè o per altri.

Ma cosa accade se il furto è necessitato e determinato da bisogni primari, quali la fame? Secondo la Corte di Cassazione, il “furto per fame” non interga reato, sempre che la situazione di indigenza sia effettivamente di particolare gravità e la sottrazione sia relativa a merce di modesto valore e, chiaramente, deve essere costitutita da generi alimentari di prima necessità, utili dunque a soddifare la primaria esigenza vitale legata all’alimentazione (Cass. Pen. Sez. V n. 18248 del 02.05.2016.

Quale “appiglio legale” rende dunque non punibile una condotta quale quella sin qui descritta? Si tratta della causa di giustificazione dello stato di necessità, disciplinata dall’art. 54 c.p., per la quale non è punibile chi ha commesso un fatto astrattamente riconducibile ad una fatispecie di reato se lo fa per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, nè altrimenti evitabile, sempre he il fatto sia proporzionato al pericolo.

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