Lo stalking condominiale

Poco c’è di più molesto di un vicino che interferisce nella nostra vita privata quotidiana, rendendoci invivibile quello che c’è di più caro, ossia la nostra casa e la quiete che in essa dovremmo trovare. Spesso purtroppo questa pace è violata ed è bene allora sapere che la legge ci può tutelare.

L’articolo 612 bis del Codice Penale disciplina il reato di atti persecutori (il cosiddetto “stalking”) quale condotta reiterata di chi minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Una forma di manifestazione del reato è costituita dal cosiddetto “stalking condominiale”, sussistente ove vi sia un condomino che esasperi i vicini tanto da costringerli a modificare le proprie abitudini di vita quotidiana per evitare le invasioni nella propria sfera di intimità e serenità personale nonché famigliare.

Il soggetto vittima di tali condotte può rivolgersi al Questore, segnalando i comportamenti molesti o, in alternativa oppure successivamente, procedere alla querela dell’autore delle molestie, essendo il reato procedibile appunto a querela della persona offesa, salvo che la vittima sia un minore o disabile, casi in cui il reato diviene procedibile d’ufficio. E’ bene ricordare che la querela va sporta entro sei mesi dal fatto che costituisce reato, termine previsto e prescritto dalla legge.

In sede di redazione della querela è possibile richiedere l’adozione di una misura cautelare ed in particolare si segnalano quelle previste dagli articoli 282 ter e 283 c.p.p., rispettivamente disciplinanti il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ed il divieto o obbligo di dimora.

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