Archivi categoria: reati contro la famiglia

Violenza sulle donne: quali forme di intervento e tutela?

Violenza sulle donne: parlarne oggi sembra cosa semplice, ma in realtà è solo nel 1993 che questo tipo di violenza è stata classificata come violazione dei diritti umani e successivamente nel 2002 qualificata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come un problema di salute pubblica, tanto che per medici ed operatori di pronto soccorso esistono apposite linee guida per gestire donne le vittime di violenza anche in caso di accesso emergenziale in pronto soccorso.

Tante possono essere le forme di violenza contro le donne e tra queste la più nota è forse quella domestica, ossia quella perpetrata da un membro della famiglia, spesso il partner, ma non necessariamente. E non si tratta solo di botte: la violenza può essere fisica, certo, ma ne esistono di modalità più subdole, meno evidenti, quali quella psicologica o economica. E in molti casi a subirne gli effetti sono anche i figli, vittime anch’essi di una forma di violenza detta secondaria.

Ma la violenza può essere esternata anche sul posto di lavoro sotto forma di molestie o discriminazioni, o ancora legata a tradizioni culturali, come nel caso delle mutilazioni genitali o dei matrimoni combinati e l’elenco può continuare.

Cosa fare se si è vittima di violenza o si è a conoscenza di donne che subiscono o hanno subito atti violenti?

Premettiamo che esistono reti antiviolenza composte da operatori esperti in varie materie che sostengono vittime, autori e minori: operatori sanitari, avvocati, psicologi, forze dell’ordine, centri antiviolenza…

Ciò premesso, a seconda dei casi, ci si potrà rivolgere a:

– centri antiviolenza: si attiveranno per dare tutela alla donna sotto varie forme (psicologica, legale, abitativa…), accompagnando la donna nel percorso per affrontare ciò che le sta accadendo e riprendere in mano la propria vita, libera dalla violenza e con una riacquisita consapevolezza di sé e delle proprie capacità e possibilità;

– forze dell’ordine / avvocati: forniscono supporto nel formalizzare denunce o querele per le violenze subite e richiedere, ove ne sussistono i presupposti, misure protettive quali misure cautelari, misure di prevenzione, ordini di protezione…;

– questore: nelle ipotesi di stalking e violenza domestica, a determinate condizioni è previsto lo strumento dell’ammonimento, con cui il questore ammonisce appunto il maltrattante; è una forma di tutela anticipata che ha lo scopo di frenare o bloccare l’escalation criminale senza denunciare, posto che si tratta di un atto di natura amministrativa;

– pronto soccorso: quando una donna giunge in pronto soccorso a causa di un atto violento subito (percosse, lesione, violenza sessuale…) si attiva una procedura apposita ad intervento e sostegno psico – fisico della donna.

Viste le forme di tutela per la donna, è bene ricordare che esistono forme di sostegno anche a favore degli uomini maltrattanti, percorsi che aiutano l’uomo violento ad affrontare la sua condizione, con la volontà di uscirne.

Da ultimo alcuni riferimenti utili:

– 1522: numero nazionale antiviolenza;

– app Non sei sola: app di regione Lombardia che, tra le altre funzioni, permette di ricercare i centri antiviolenza più vicini;

– app areu: app di regione Lombardia che, tra le altre funzioni, permette la chiamata muta, fondamentale in casi di violenza ove, ad esempio per la presenza del maltrattante, la donna non può parlare.

Se avete considerazioni o domande specifiche, potete utilizzare la sezione contatti del sito.

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Chiara Mussi – Avvocato

Vittime di violenza: un cortometraggio che tocca il cuore

Chiunque può essere vittima di violenza: una donna che viene picchiata dal compagno, un papà a cui sono negati i figli, un bambino che è costretto ad ascoltare le liti dei genitori, una dipendente che per non perdere il lavoro si sottomette al datore di lavoro…

Le forme di violenza sono infinite e altrettanti possono esserne i destinatari.

E’ difficile chiedere aiuto, si teme di non essere capiti, di essere giudicati, di sentirsi dire di sopportare, che passerà, che si stanno ingigantendo le cose.

 E ancora peggio sono i casi in cui la violenza diventa parte della propria vita e non la si denuncia perchè diventa normale.

Il cortometraggio “piccole cose di valore non quantificabile” ci porta a pensare a tutto questo: da qualunque parte stiamo o potremmo essere, è lo specchio di una realtà che ci circonda ma che forse troppo spesso non vogliamo o ci fa comodo non vedere.

Buona visione.

Violenza assistita: quando i minori percepiscono la commissione di un reato

Accade troppo spesso che i minori assistono ad atti violenti o comunque costituenti reato; si parla allora di “violenza assistita” quando un minore si trova costretto, suo malgrado, ad assistere alla commissione di un reato nei confronti di un altro soggetto o comunque ne percepisca la commissione.

Il fatto stesso che il minore percepisca la commissione del reato, rende infatti  la condotta criminosa più grave e dunque punita più gravemente: pensiamo a tutti i casi di violenza domestica a cui sono costretti ad assistere giorno dopo giorno piccoli indifesi. Proprio per questo la legge ha, tra gli altri strumenti, previsto la cosiddetta violenza assistita quale aggravante di una lunga serie di reati (cfr. art. 61 n. 11 quinquies del codice penale).

Ma la giurisprudenza ha sostenuto qualcosa di più: se il minore percepisce il reato, non solo lo stesso è aggravato, ma addirittura ne diventa vittima primaria anche il minore e dunque lo stesso, quale danneggiato dal reato, potrà costituirsi parte civile nel processo penale.

Per inciso, si vuole ricordare che atti di violenza non sono considerati solo quelli fisici, bensì anche quelli di natura psicologica o di altro genere: sudditanza economica,  continua umiliazione, vessazioni ed altri innumerevoli condotte riconducibili nell’alveo degli atti violenti.

Lo Studio Legale Mussi offre servizio di consulenza stragiudiziale ed assistenza giudiziale in materia.

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Minori: la violenza assistita

A cura dell’Avvocato Chiara Mussi

www.avvocatomussi.it     chiara@avvocatomussi.it

Le violenze in famiglia sono qualcosa di gravissimo e soprattutto sordo, poichè difficile è individuare, quantificare, riconoscere, intervenire. E spesso di questa violenza fisica, verbale, psicologica, cadono vittime i minori. Magari non direttamente; spesso i più piccoli assistono inermi alle liti tra i genitori: botte, insulti, minacce… In gergo giuridico questa condizione è ciò che viene definito “violenza assistita”: una forma di violenza domestica che si realizza allorquando il minore si trova costretto ad assistere ad atti violenti (di varia natura) tra le mura domestiche tra soggetti della famiglia in senso stretto o comunque tra soggetti legati a lui da uno stretto voncolo affettivo.

La sofferenza che deriva in capo ai minori che subiscono tale tipologia di violenza è, inutile dirlo, immensa e spesso porta strascichi pesanti lungo tutto il corso della vita del minore in formazione; proprio per questo è bene intervenire non appena si intravedano situazioni familiari con problematiche di questo tipo in essere. E l’attenzione non va solo alle Forze dell’Ordine, che non hanno chiaramente un contatto diretto con la realtà quotidiana di ogni famiglia, bensì a chi è più vicino a questi soggetti: parenti, amici, vicini di casa, insegnanti… Chiunque può informare le Forze dell’Ordine di episodi di violenza a cui abbia assistito in prima persona o di cui abbia conoscenza diretta o indiretta o anche qualora se ne abbia il mero sospetto, poichè la tutela del minore richiede sempre e comunque una grande attenzione ed un intervento, ove necessario, particolarmente sollecito e multidisciplinare.

Peraltro non solo condotte attive possono intergare gravi reati, ma anche omissioni; si fa riferimento in particolare all’art. 572 c.p., ossia il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, che punisce anche l’indifferenza e la trascuratezza verso i bisogni affettivi dei familiari, quale grave condotta maltrattante. E se a subire queste mancanze sono anche i figli, ulteriore richiamo va all’art. 147 c.c., che impone in capo ai genitori l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, norma dotata di copertura costituzionale, prevedendo l’art. 30 Cost. il dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli.

Lo Studio Legale Mussi offre servizio di consulenza stragiudiziale ed assistenza giudiziale in materia, affiancando le vittime del reato con l’ausilio di esperti in materia psicologica e psicoterapica ed attuandosi, ove opportuno, nella richiesta di misure a tutela della famiglia e dei minori.  Per maggiori informazioni e contatti cliccate qui.

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